Art. 9.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio  il  cui  numero  e' indicato al precedente
art. 1,  vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito
e  secondo  l'ordine  definito nelle rispettive graduatorie di merito
formulate  dalle  commissioni  giudicatrici,  per  un  importo pari a
quello  determinato  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni.
    A  parita'  di  merito,  per  tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    Nel  caso  in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.
    Per  periodi  di  formazione  di  durata  superiore  a  sei  mesi
consecutivi  e' necessario il parere favorevole del collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
    Relativamente  ai  posti  non  coperti  da  borsa  di  studio,  i
candicati ammessi saranno tenuti al versamento di un contributo annuo
per  l'accesso  e  la  frequenza  del  corso di dottorato pari a Euro
650,00  aumentato  della  tassa  regionale  per il diritto agli studi
universitari,  da versare contestualmente alla iscrizione al corso ad
alla ammissione agli anni successivi.