Art. 3.
                 Compiti, doveri e regime di impegno
    1. Il direttore dirige e coordina l'attivita' dell'istituto: egli
e'  responsabile,  nel  quadro  della  programmazione,  dei risultati
dell'attivita' svolta con riferimento allo svolgimento delle commesse
affidate  e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze
disciplinari e dell'adeguatezza del la dotazione strumentale.
    2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
    3.  La  carica  di  direttore e' incompatibile con altri uffici o
impieghi  pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni
di  amministratore  o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e
con  l'esercizio  di attivita' commerciali o industriali; l'esercizio
di  attivita'  professionali  o  comunque  di consulenza, puo' essere
autorizzata  dal  Consiglio di amministrazione, in considerazione del
volume  di  impegno  previsto,  sulla  base  di un'autocertificazione
sottoscritta dall'interessato.
    4. La carica di direttore e' altresi' incompatibile con quella di
presidente, di direttore generale, di direttore di Dipartimento o con
altre  funzioni  dirigenziali interne all'ente, nonche' con la carica
di   componente  del  Consiglio  di  amministrazione,  del  Consiglio
scientifico  generale,  del  Collegio  dei  revisori  dei conti e del
Comitato di valutazione.
    5.  Il  direttore,  se professore o ricercatore universitario, e'
collocato  in  aspettativa  ai  sensi  dell'art. 12  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o
tecnologo   di   altri   enti   o   dipendente   di  altre  pubbliche
amministrazioni  e'  collocato  in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 19,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche.