Art. 4. Durata in carica 1. L'incarico di direttore ha durata di cinque anni a decorrere dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni o revoca. 3. La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'art. 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento ed in particolare entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento in caso di interventi di riorganizzazione che interessino l'Istituto effettuati in applicazione dell'art. 56, comma 5.