Art. 4.
                          Durata in carica
    1.  L'incarico  di direttore ha durata di cinque anni a decorrere
dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola volta.
    2. L'incarico  puo'  cessare  anticipatamente  per  dimissioni  o
revoca.
    3. La  revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'art. 28
del  regolamento  di organizzazione e funzionamento ed in particolare
entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento in caso
di   interventi   di   riorganizzazione  che  interessino  l'Istituto
effettuati in applicazione dell'art. 56, comma 5.