Art. 7. Procedure di selezione 1. Le candidature sono valutate da una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominata dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione per ciascun istituto interessato. 2. La commissione effettua una valutazione comparativa dei curricula scientifici-professionali e dei titoli presentati dai candidati ed esprime giudizi singoli e collegiali per ciascuno di essi. 3. Il giudizio finale della commissione si conclude con la presentazione al consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico, per ciascun istituto. 4. I candidati idonei devono presentare al consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'idoneita', un documento indicando le linee strategiche e i criteri di sviluppo per le attivita' dell'istituto. 5. Il consiglio di amministrazione convochera' i candidati idonei per un colloquio volto all'illustrazione delle linee strategiche di cui al comma precedente. Per lo svolgimento del colloquio di cui al comma precedente il consiglio di amministrazione potra' operare istituendo al suo interno gruppi di lavoro costituiti da almeno tre consiglieri, il consiglio di amministrazione delibera la scelta, la nomina del vincitore nonche' l'affidamento dell'incarico.