Art. 7.
                       Procedure di selezione
    1. Le candidature sono valutate da una commissione di minimo tre,
massimo  cinque  esperti,  anche  stranieri, nominata dal presidente,
previa  deliberazione  del  consiglio  di amministrazione per ciascun
istituto interessato.
      2. La  commissione  effettua  una  valutazione  comparativa dei
curricula  scientifici-professionali  e  dei  titoli  presentati  dai
candidati  ed  esprime  giudizi  singoli e collegiali per ciascuno di
essi.
    3.  Il  giudizio  finale  della  commissione  si  conclude con la
presentazione  al  consiglio  di  amministrazione  di  una  terna  di
candidati idonei a ricoprire l'incarico, per ciascun istituto.
    4.   I   candidati  idonei  devono  presentare  al  consiglio  di
amministrazione,    entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'idoneita',  un  documento  indicando  le  linee  strategiche e i
criteri di sviluppo per le attivita' dell'istituto.
    5. Il consiglio di amministrazione convochera' i candidati idonei
per  un  colloquio volto all'illustrazione delle linee strategiche di
cui  al  comma precedente. Per lo svolgimento del colloquio di cui al
comma  precedente  il  consiglio  di  amministrazione  potra' operare
istituendo  al  suo interno gruppi di lavoro costituiti da almeno tre
consiglieri,  il  consiglio di amministrazione delibera la scelta, la
nomina del vincitore nonche' l'affidamento dell'incarico.