Art. 10. I candidati ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; b) una fotocopia del codice fiscale; c) l'autocertificazione di cittadinanza; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso di diploma di laurea; e) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti a corsi di laurea, scuole di specializzazione o altro corso universitario post-laurea e a master di primo e secondo livello e, nel caso contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza, e di non essere titolari di assegno di ricerca; f) la dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Tutti coloro che intendono fruire della borsa di studio di cui all'art. 9 del presente bando dovranno inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.