Art. 14.
    I  corsi  di  dottorato  di ricerca o i loro indirizzi ammessi al
cofinanziamento  nell'ambito  del piano di internazionalizzazione del
sistema   universitario   ex   art. 10  decreto  ministeriale  n. 115
dell'8 maggio  2001,  si  svolgeranno  secondo le modalita' stabilite
nelle rispettive convenzioni.
    Il  titolo  di  dottore  di ricerca, che si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  sara' riconosciuto e spendibile nei
paesi partecipanti al progetto.
    Le disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.