IL RETTORE

    Visto lo statuto d'Ateneo;
    Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390,  recante  «Norme sul
diritto agli studi universitari»;
    Visto  l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
    Visto   il  decreto  ministeriale  n. 189  del  6 giugno  1997  e
successivo n. 136 del 20 settembre 2001;
    Vista la delibera del senato accademico del 24 luglio 2006 con la
quale e' stata approvata l'attribuzione di n. 72 borse di studio e la
relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso questo Ateneo;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio
2006  che,  tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39
per il finanziamento di dette borse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Per  l'anno  accademico 2006-2007, in attuazione dell'art. 17
della legge 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di 72
borse   di   studio   finalizzate   alla   incentivazione   ed   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    2.  L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in
Euro 3.098,74  per  gli studenti fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli
studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale
rimarra',  in  caso  di  conferme  delle  borse,  per  tutti gli anni
successivi;
    3.  Per  «fuori  sede» si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania  o  eventuali  sedi  decentrate) e che per raggiungere detta
sede  debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di
trasporto;  per  studenti  «pendolari»  si intendono gli studenti che
all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla
data  di  pubblicazione  del  bando,  in  comune  diverso  dalla sede
universitaria  (Catania  o  eventuali  sedi  decentrate)  e  che  per
raggiungere  detta  sede  debbano  impiegare  piu' di 30 e meno di 60
minuti  avvalendosi  di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in
sede» tutti gli altri.
    4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede»
«pendolare»  e  «in  sede»  sara'  adottata  la  tabella  predisposta
dall'E.R.S.U.,  per l'a.a. 2006-2007, per l'erogazione delle borse di
studio di cui all'art. 8 della legge 390/1991.
    5.  Dette  borse,  rinnovabili  per  un  numero di anni pari alla
durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per l'a.a. 2006-2007, sono ripartite alle
facolta' dell'Universita' di Catania come segue:

=====================================================================
                    FACOLTA'                     |     N. BORSE
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Agraria                                          |5
Architettura                                     |5
Economia                                         |9
Farmacia                                         |5
Giurisprudenza                                   |5
Ingegneria                                       |9
Lettere e filisofia                              |5
Lingue e letterature straniere                   |7
Medicina e chirurgia                             |5
Scienze matematiche fisiche e naturali           |5
Scienze della formazione                         |5
Scienze politiche                                |7

    6.  Due  (2)  delle  borse  attribuite  a ciascuna delle suddette
facolta' sono riservate per i corsi di laurea specialistica. Nel caso
in  cui  quest'ultime non saranno assegnate, saranno poste a concorso
per  i  corsi  di laurea di primo livello e di laurea specialistica a
ciclo unico.