IL RETTORE Visto lo statuto d'Ateneo; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»; Visto l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997 e successivo n. 136 del 20 settembre 2001; Vista la delibera del senato accademico del 24 luglio 2006 con la quale e' stata approvata l'attribuzione di n. 72 borse di studio e la relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso questo Ateneo; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2006 che, tra l'altro, determina lo stanziamento di Euro 223.109,39 per il finanziamento di dette borse; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2006-2007, in attuazione dell'art. 17 della legge 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di 72 borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria; 2. L'importo annuale massimo della borsa di studio e' fissato in Euro 3.098,74 per gli studenti fuori sede, in Euro 2.261,04 per gli studenti pendolari e in Euro 1.549,37 per gli studenti in sede e tale rimarra', in caso di conferme delle borse, per tutti gli anni successivi; 3. Per «fuori sede» si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre un'ora avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «pendolari» si intendono gli studenti che all'evidenza anagrafica risultino residenti, da almeno tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, in comune diverso dalla sede universitaria (Catania o eventuali sedi decentrate) e che per raggiungere detta sede debbano impiegare piu' di 30 e meno di 60 minuti avvalendosi di mezzi pubblici di trasporto; per studenti «in sede» tutti gli altri. 4. Per la determinazione della posizione di studente «fuori sede» «pendolare» e «in sede» sara' adottata la tabella predisposta dall'E.R.S.U., per l'a.a. 2006-2007, per l'erogazione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 390/1991. 5. Dette borse, rinnovabili per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il medesimo importo fissato per l'a.a. 2006-2007, sono ripartite alle facolta' dell'Universita' di Catania come segue: ===================================================================== FACOLTA' | N. BORSE ===================================================================== Agraria |5 Architettura |5 Economia |9 Farmacia |5 Giurisprudenza |5 Ingegneria |9 Lettere e filisofia |5 Lingue e letterature straniere |7 Medicina e chirurgia |5 Scienze matematiche fisiche e naturali |5 Scienze della formazione |5 Scienze politiche |7 6. Due (2) delle borse attribuite a ciascuna delle suddette facolta' sono riservate per i corsi di laurea specialistica. Nel caso in cui quest'ultime non saranno assegnate, saranno poste a concorso per i corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica a ciclo unico.