Art. 10. Erogazione delle borse 1. Le borse di studio sono conferite per l'a.a. 2006-2007 in due rate: la prima all'atto dell'attribuzione della stessa, la seconda entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, previo accertamento dell'avvenuto superamento da parte del borsista del numero di crediti previsti per ottenere la riconferma all'anno successivo. Se questa condizione non e' soddisfatta, lo studente: perde il beneficio della borsa per lo stesso a. a., nonche' il diritto alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non viene liquidata e l'Universita' avviera' un procedimento di revoca della borsa che prevede la restituzione dell'importo della prima rata gia' riscossa. 2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.