Art. 10.

                       Erogazione delle borse

    1.  Le borse di studio sono conferite per l'a.a. 2006-2007 in due
rate:  la  prima  all'atto dell'attribuzione della stessa, la seconda
entro il 15 novembre dell'anno di presentazione della domanda, previo
accertamento  dell'avvenuto  superamento  da  parte  del borsista del
numero  di  crediti  previsti  per  ottenere  la  riconferma all'anno
successivo.  Se  questa  condizione  non e' soddisfatta, lo studente:
perde  il  beneficio  della  borsa  per  lo  stesso a. a., nonche' il
diritto  alla riconferma per gli anni successivi; la seconda rata non
viene  liquidata  e  l'Universita' avviera' un procedimento di revoca
della borsa che prevede la restituzione dell'importo della prima rata
gia' riscossa.
    2. Per gli anni accademici successivi, le borse saranno conferite
rispettando le modalita' e i tempi indicati al comma precedente.