Art. 11.

                    Revoca delle borse di studio

    1.  Oltre  che  nel  caso previsto dal comma 2 dell'art. 5, e dal
comma   1   dell'art. 10  le  borse  di  studio  sono  revocate,  con
provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, nei seguenti casi:
      in  mancanza  dei  requisiti  di merito; di regolare iscrizione
all'anno di corso successivo; e della condizione economica richiesta,
previsti all'art. 8 del bando;
      quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi;
      quando  chiede  ed  ottiene  il  trasferimento  ad  altra  sede
universitaria;
      quando  chiede ed ottiene il passaggio ad altra facolta' presso
l'Ateneo di Catania;
      quando,  a  seguito  passaggio  di  corso di studio nell'ambito
della stessa facolta', non ottiene la regolare iscrizione all'anno di
corso  immediatamente  successivo,  previsto  dal precedente corso di
studio;
    2.  La  revoca  della  borsa  di  studio  comporta  l'obbligo per
l'interessato  di  restituire  all'Universita'  le rate eventualmente
gia' riscosse per l'a.a. di riferimento e la decadenza dal diritto di
esonero delle tasse e contributi per lo stesso anno.
      Catania, 11 agosto 2006
                                              Il rettore: Latteri