Art. 3. Criteri di formazione delle graduatorie 1. Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle graduatorie (distinte per i corsi di laurea e corsi di laurea specialistica a ciclo unico dagli altri corsi di laurea specialistica) delle singole facolta' indicate nell'art. 1 comma 5, formulate da un'unica commissione esaminatrice (composta da tre membri designati dal senato accademico e da un amministrativo con funzioni di segretario) nominata con decreto rettorale. Le graduatorie sono formulate in base al merito, tenendo conto del voto di diploma per i corsi di laurea e laurea specialistica a ciclo unico; mentre per gli altri corsi di laurea specialistica in base al numero di crediti formativi riconosciuti. Per tutti: a parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata dalla condizione economica piu' disagiata del nucleo familiare convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore); a parita' di merito e di reddito la precedenza in graduatoria e' determinata dalla presenza di eventuale candidato portatore di handicap; in subordine, dall'appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralita' di studenti universitari. 2. Il rettore, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, approva le graduatorie che saranno affisse all'albo ufficiale dell'Ateneo e presso l'Ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno per 10 giorni. Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore avverso le stesse graduatorie.