Art. 3.

               Criteri di formazione delle graduatorie

    1.  Le  borse di studio di cui al presente bando sono conferite a
coloro che ne acquisiscono il diritto in base al posto ottenuto nelle
graduatorie  (distinte  per  i  corsi  di  laurea  e  corsi di laurea
specialistica   a   ciclo   unico   dagli   altri   corsi  di  laurea
specialistica)  delle  singole facolta' indicate nell'art. 1 comma 5,
formulate  da  un'unica  commissione  esaminatrice  (composta  da tre
membri  designati  dal  senato  accademico e da un amministrativo con
funzioni di segretario) nominata con decreto rettorale.
    Le  graduatorie  sono  formulate in base al merito, tenendo conto
del  voto  di  diploma per i corsi di laurea e laurea specialistica a
ciclo  unico;  mentre  per gli altri corsi di laurea specialistica in
base al numero di crediti formativi riconosciuti.
    Per tutti:
      a parita' di merito la precedenza in graduatoria e' determinata
dalla  condizione  economica  piu'  disagiata  del  nucleo  familiare
convenzionale del candidato. (I.C.E. inferiore);
      a  parita'  di merito e di reddito la precedenza in graduatoria
e'  determinata  dalla  presenza  di eventuale candidato portatore di
handicap;
      in   subordine,   dall'appartenenza   del  candidato  a  nuclei
familiari con pluralita' di studenti universitari.
    2.  Il  rettore,  con  proprio decreto, immediatamente esecutivo,
approva   le  graduatorie  che  saranno  affisse  all'albo  ufficiale
dell'Ateneo  e presso l'Ufficio diritto allo studio ed ivi rimarranno
per  10  giorni.  Entro tale termine e' ammesso il ricorso al rettore
avverso le stesse graduatorie.