Art. 8.

            Conferma delle borse per gli anni successivi

    1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente
deve possedere i seguenti requisiti:
      a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di   presentazione  della  domanda,  nonche'  il  soddisfacimento  di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi;
      b) per  il  terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
      c) per  l'ultimo  semestre,  135  crediti  entro  il  10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
    2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a
ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
      a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di   presentazione  della  domanda,  nonche'  il  soddisfacimento  di
eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai
corsi:
      b) per  il  terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
      c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
      d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
      e) per  il  sesto  anno,  ove  previsto,  245  crediti entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
      f) per  l'ulteriore  semestre,  55  crediti in piu' rispetto al
numero  previsto  per  l'ultimo  anno  di  corso secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
    3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1
e   2,   lo   studente   puo'  utilizzare,  in  aggiunta  ai  crediti
effettivamente  conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno
di corso frequentato con le seguenti modalita':
      a) 5   crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
      b) 12  crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
      c) 15  crediti,  se  utilizzato  per  la  prima  volta  per  il
conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
    I  crediti  del  «bonus»  di cui ai suddetti punti a) b) e c) non
sono  cumulabili.  Pertanto, il bonus puo' essere utilizzato una sola
volta  e  per  il numero di crediti indicati in ciascuno dei suddetti
anni  accademici  di  riferimento.  Eventuali  eccedenze dello stesso
«bonus» possono essere utilizzate per gli anni successivi.
    4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici
per  gli  anni  successivi  al  primo  degli  altri  corsi  di laurea
specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
      a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda;
      b) per   l'ultimo  semestre,  80  crediti  entro  il  10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda.
    Tali  limiti  sono  incrementati  di  un numero di crediti pari a
quelli  in  eccesso  rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo
studente al momento dell'iscrizione.
    Per  il  conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente
comma  lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel
corso  di  laurea.  Tale disposizione non si applica agli iscritti ai
corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
    5.  I  crediti,  di  cui ai commi precedenti, sono validi solo se
riconosciuti  per  il  corso  di  studio  per  il  quale gli studenti
chiedono   il   beneficio,  anche  se  diverso  da  quello  dell'anno
precedente.
    6.  Al  fine  di  ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al
possesso  dei  requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo
studente  deve  essere  (per  ciascun  anno  successivo) regolarmente
ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti
sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'.
    7.  La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina
la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi.
    8.  La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro
presentazione  di  domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo
accertamento  da  parte  dell'Ufficio  competente delle condizioni di
merito  richieste  ai  precedenti commi e delle condizioni economiche
determinate   dall'Universita'  per  l'accesso  al  concorso,  previo
incremento   determinato   dall'applicazione  del  tasso  annuale  di
inflazione programmato.