Art. 8. Conferma delle borse per gli anni successivi 1. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. 2. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonche' il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi: b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in piu' rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 3. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 1 e 2, lo studente puo' utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalita': a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico; b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico; c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. I crediti del «bonus» di cui ai suddetti punti a) b) e c) non sono cumulabili. Pertanto, il bonus puo' essere utilizzato una sola volta e per il numero di crediti indicati in ciascuno dei suddetti anni accademici di riferimento. Eventuali eccedenze dello stesso «bonus» possono essere utilizzate per gli anni successivi. 4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo studente puo' utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti. 5. I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. 6. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche universita'. 7. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi. 8. La conferma della borsa negli anni successivi avverra' dietro presentazione di domanda entro il 20 novembre di ogni anno e previo accertamento da parte dell'Ufficio competente delle condizioni di merito richieste ai precedenti commi e delle condizioni economiche determinate dall'Universita' per l'accesso al concorso, previo incremento determinato dall'applicazione del tasso annuale di inflazione programmato.