Articolo 10


           Procedure per il recupero dei posti non coperti

    1.  In caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1,
punto   1.,  del  presente  bando  al  termine  delle  operazioni  di
incorporazione   riferite   ad  ogni  blocco,  ad  esaurimento  degli
arruolandi  compresi  nella relativa graduatoria di cui al precedente
articolo 9,    punto 1.,    su   richiesta   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito,  la  Direzione  Generale  per  il  personale  militare
autorizza  l'incorporamento  dei candidati idonei utilmente collocati
nella  graduatoria  del  blocco immediatamente precedente in corso di
validita' ai sensi del precedente articolo 9, punto 4.
    2.  Ultimata  la procedura di cui al precedente punto 1., qualora
risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito,  previa autorizzazione della Direzione Generale per il
personale  militare,  il  numero  degli  stessi  posti  e' portato in
incremento  alle  incorporazioni  dei  blocchi  successivi non oltre,
comunque,   il   raggiungimento   dei   posti   complessivi  previsti
dall'articolo 1, punto 1, del presente bando.
    3.  Qualora  non  sia  possibile perseguire il recupero dei posti
rimasti vacanti secondo le procedure previste dal precedente punto 1.
per  esaurimento  dei candidati da trarre nelle relative graduatorie,
al  fine  di  garantire  le  esigenze  quantitative e qualitative del
personale  volontario  e  non pregiudicare i compiti istituzionali di
F.A.,  in luogo del ripianamento dei posti di cui al precedente punto
2,  l'Amministrazione della Difesa puo' destinare il numero dei posti
non  coperti  per  incrementare,  in  alternativa,  il  numero  delle
rafferme  dei  V.F.P.  1  gia'  in  servizio, da realizzarsi ai sensi
dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e disciplinate dal
decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, ovvero il numero dei
prolungamenti  della  ferma/rafferma  dei  V.F.P. 1 gia' in servizio,
previste dell'articolo 11, comma 3 della citata legge 23 agosto 2004,
n. 226.