Articolo 10 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1, punto 1., del presente bando al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 1., su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione Generale per il personale militare autorizza l'incorporamento dei candidati idonei utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente in corso di validita' ai sensi del precedente articolo 9, punto 4. 2. Ultimata la procedura di cui al precedente punto 1., qualora risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, previa autorizzazione della Direzione Generale per il personale militare, il numero degli stessi posti e' portato in incremento alle incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'articolo 1, punto 1, del presente bando. 3. Qualora non sia possibile perseguire il recupero dei posti rimasti vacanti secondo le procedure previste dal precedente punto 1. per esaurimento dei candidati da trarre nelle relative graduatorie, al fine di garantire le esigenze quantitative e qualitative del personale volontario e non pregiudicare i compiti istituzionali di F.A., in luogo del ripianamento dei posti di cui al precedente punto 2, l'Amministrazione della Difesa puo' destinare il numero dei posti non coperti per incrementare, in alternativa, il numero delle rafferme dei V.F.P. 1 gia' in servizio, da realizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e disciplinate dal decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, ovvero il numero dei prolungamenti della ferma/rafferma dei V.F.P. 1 gia' in servizio, previste dell'articolo 11, comma 3 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226.