Articolo 13 Ammissione alla ferma prefissata di un anno 1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando sono autorizzati dalla Direzione Generale per il personale militare a procedere alla convocazione dei volontari da ammettere alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, traendo, fino alla copertura dei posti previsti dal medesimo blocco, dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 3. 2. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora di presentazione ai reparti della Forza Armata, nonche' i termini della presentazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto 7. 3. Nell'ambito delle attivita' di incorporazione gli arruolandi saranno sottoposti ad una visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti dal presente bando. 4. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera' per gli effetti giuridici dalla data di previsto incorporamento per il blocco ed amministrativi dalla data di effettiva presentazione presso i Reparti. In caso di piu' date di incorporamento riferite ad ogni blocco gli effetti giuridici decorreranno dalla prima delle date di incorporamento previste. 5. L'incorporamento dei candidati utilmente collocati in graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 3, avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Entro 10 giorni dall'avvenuto incorporamento gli Enti/Reparti che hanno provveduto all'incorporazione dei V.F.P. 1 dovranno inviare la copia dei verbali d'incorporamento, con l'indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli candidati alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 - 2ª Sezione, per il seguito di competenza. 6. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all'articolo 9, punto 3 che non si presenteranno presso i Reparti nel termine fissato nella comunicazione di convocazione, di cui al precedente punto 2, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 10. 7. I candidati vincitori devono presentare, entro il termine che sara' loro comunicato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando nella lettera di convocazione di cui al precedente punto 2., pena la decadenza dall'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, l'autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all'arruolamento stesso utilizzando il modello in allegato 7 al presente bando, che sara' acquisita nel carteggio della documentazione personale dell'interessato a cura del Reparto di appartenenza. 8. La Direzione Generale per il personale militare determina, con decreto dirigenziale, l'ammissione alla ferma volontaria di un anno nell'Esercito italiano degli incorporati, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2. 9. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati incorporati, che provengono dalla posizione del congedo, incorrono nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.