Articolo 15 Incentivi per il reclutamento del personale volontario nelle Regioni tipiche di reclutamento alpino 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, i candidati volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, qualora utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti Alpini, fino al completamento dell'organico. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a decorrere al 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei Reparti Alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di cinquanta euro.