Articolo 15


Incentivi  per il reclutamento del personale volontario nelle Regioni
                   tipiche di reclutamento alpino

    1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 226,  i  candidati  volontari  in  ferma  prefissata  di  un  anno
residenti  nelle  zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche
di  reclutamento  alpino sono destinati, a domanda, qualora utilmente
collocati  in  graduatoria,  ai Reparti Alpini, fino al completamento
dell'organico.
    2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 226,  a  decorrere  al  1°  gennaio  2005,  ai  volontari in ferma
prefissata  di  un  anno  ed  in  rafferma  che prestano servizio nei
Reparti  Alpini  e'  attribuito,  in aggiunta al previsto trattamento
economico, un assegno mensile di cinquanta euro.