Articolo 17


                              Rafferma

    Ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e
secondo  le  modalita'  di cui al decreto del Ministro della Difesa 8
luglio  2005,  nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa
dell'Esercito,  i  volontari  in  ferma prefissata di un anno possono
essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della
durata di un anno.