Articolo 19 Possibilita' e sviluppo di carriera 1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di Caporale non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. 2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale. 4. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei relativi bandi di arruolamento.