Articolo 19


                 Possibilita' e sviluppo di carriera

    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  di un anno nell'Esercito
italiano  possono  conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di    Caporale    non   prima   del   compimento   del   terzo   mese
dall'incorporazione.
    2.  I  volontari  giudicati  non  idonei  sono sottoposti a nuova
valutazione,  per  una  sola  volta,  al  compimento  del  nono  mese
dall'incorporazione.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 1, della legge 23 agosto
2004,  n. 226,  i  volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma  annuale,  in  servizio  o  in  congedo, possono partecipare
all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
    4.  I  requisiti  e  le  modalita'  per  la  partecipazione  agli
arruolamenti  di  cui  al  precedente  punto  saranno  stabiliti  nei
relativi bandi di arruolamento.