Articolo 2 Requisiti per l'arruolamento 1. Per ciascun blocco possono partecipare all'arruolamento in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a. cittadinanza italiana; b. eta' compresa tra il 18° anno e il compimento del 25° anno; c. statura minima di metri 1,65 per i candidati di sesso maschile, di metri 1,61 per i candidati di sesso femminile; d. godimento dei diritti civili e politici; e. diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente (diploma di licenza di scuola media inferiore). L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto all'atto della presentazione della domanda; f. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.) ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, nonche' per inidoneita' psico-fisica; g. idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di cui al successivo articolo 8 del presente bando di arruolamento, comprensiva dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 1° settembre 2004, il cui possesso deve essere attestato da apposito certificato medico in corso di validita' alla data di presentazione della domanda; h. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; i. morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; j. non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230); k. non essere in servizio ovvero trattenuto quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze Armate (articolo 5, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197). 2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione fatta eccezione per quello dell'eta', pena l'esclusione dall'arruolamento stesso.