Articolo 2


                    Requisiti per l'arruolamento

    1.  Per  ciascun  blocco  possono partecipare all'arruolamento in
qualita'  di  volontari  in ferma prefissata di un anno nell'Esercito
italiano coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
      a. cittadinanza italiana;
      b. eta' compresa tra il 18° anno e il compimento del 25° anno;
      c. statura  minima  di  metri  1,65  per  i  candidati di sesso
maschile, di metri 1,61 per i candidati di sesso femminile;
      d. godimento dei diritti civili e politici;
      e. diploma  di  istruzione  secondaria  di primo grado o titolo
equipollente   (diploma   di  licenza  di  scuola  media  inferiore).
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un
titolo  d'istruzione  all'estero  e'  subordinata  alla presentazione
della  dichiarazione  di equipollenza rilasciata da un provveditorato
agli  studi  a loro scelta, che dovra' essere prodotto all'atto della
presentazione della domanda;
      f. assenza  di  sentenze  penali  di  condanna  per delitti non
colposi   (anche  ai  sensi  dell'art.  444  del  C.P.P.)  ovvero  di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di  pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda,
nonche' per inidoneita' psico-fisica;
      g. idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate  in  qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di
cui  al  successivo  articolo  8  del presente bando di arruolamento,
comprensiva   dell'idoneita'   all'attivita'   sportiva   agonistica,
prevista  dall'articolo 4,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  1°
settembre  2004,  il  cui  possesso deve essere attestato da apposito
certificato  medico  in corso di validita' alla data di presentazione
della domanda;
      h. esito  negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti  nonche'  per  l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      i. morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
      j. non  essere  stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore  di  coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero  non  avere  assolto  gli  obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
      k. non essere in servizio ovvero trattenuto quale volontario in
ferma  prefissata di un anno nelle Forze Armate (articolo 5, comma 3,
lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197).
    2.  Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
partecipazione   all'arruolamento  e  mantenuti  fino  alla  data  di
effettiva  incorporazione  fatta eccezione per quello dell'eta', pena
l'esclusione dall'arruolamento stesso.