Articolo 20


Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa

    1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti  messi  annualmente  a  concorso  nelle carriere iniziali delle
Forze  di  Polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e nel Corpo
Militare  della  Croce  Rossa  e'  riservato  ai  volontari  in ferma
prefissata  di  un  anno  ovvero  in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale,  di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 17, 18 e 19
del presente bando di arruolamento.
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati di cui
al   precedente  punto  1,  saranno  determinati  da  ciascuna  delle
Amministrazioni   interessate   con  decreto  adottato  dal  Ministro
competente, di concerto con il Ministro della Difesa.