Articolo 3


             Compilazione e presentazione delle domande

    1.  La  domanda  di  partecipazione  all'arruolamento,  che  deve
pervenire  entro  i  termini  previsti  per ogni blocco e indicati al
precedente articolo 1, deve essere:
      a. redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato  2, che fa parte integrante del presente bando, compilata in
ogni sua parte osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso.  Al  modello  di  domanda,  firmata  in  originale  in  forma
autografa per esteso dall'interessato, deve essere allegata:
- copia  fotostatica, leggibile, di un documento di riconoscimento in
corso di validita', con fotografia visibile;
- originale  o  copia  autenticata  del  certificato medico, ai sensi
dell'articolo  4, comma 3 del decreto ministeriale 1° settembre 2004,
attestante  «l'idoneita'  all'attivita' sportiva agonistica» previsto
dalla  lettera  g. del precedente articolo 2. L'inidoneita' ovvero la
mancata   presentazione   del   citato  certificato  medico  comporta
l'esclusione del candidato dall'arruolamento.
    Non  saranno  prese  in  considerazione  le domande non firmate e
presentate con modelli non conformi al citato allegato 2;
      b. indirizzata  ad  uno degli Enti indicati nell'allegato 3 che
fa parte integrante del presente bando, e:
- presentata  agli  stessi  Enti che provvedono a rilasciare ricevuta
dell'avvenuta ricezione delle istanze;
- ovvero  spedita ai citati Enti a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  entro  i  termini  di scadenza di presentazione fissati per
ciascun blocco, indicati all'articolo 1, punto 1. del presente bando.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
    2.  Ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di stato giuridico non
possono  presentare  la  domanda di arruolamento i volontari in ferma
prefissata  di  un anno che risultino essere in servizio alla data di
scadenza dei termini previsti per ciascun blocco.
    3.  I  candidati  all'arruolamento  possono esprimere, qualora lo
desiderino,  l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra  Forza  Armata, nel caso in cui risultino eccedenti rispetto
agli arruolamenti previsti per l'Esercito italiano.
    4.  Il  candidato  deve  dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione,  consapevole  delle  conseguenze  penali e civili
che,  ai  sensi  dell'articolo  76  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
      - il cognome, il nome e il sesso;
      - la data e luogo di nascita;
      - il codice fiscale;
      - la residenza;
      - il possesso della cittadinanza italiana;
      - il godimento dei diritti civili e politici;
      - il  possesso  del  diploma  d'istruzione  secondaria di primo
grado  (scuole  medie)  ed il giudizio conseguito al termine di detto
ciclo  di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di
cui al successivo articolo 7;
      - l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  merito,  preferenza o
precedenza  di  cui  al  successivo  articolo  7  del  presente bando
d'arruolamento;
      - l'assenza  a suo carico di procedimenti disciplinari conclusi
con   il  licenziamento  dal  lavoro  alle  dipendenze  di  pubbliche
amministrazioni,  di  provvedimenti  di proscioglimento da precedenti
arruolamenti,  ad  esclusione  dei proscioglimenti a domanda, nonche'
per inidoneita' psico-fisica;
      - non  sia  stato  ammesso  al  servizio  civile in qualita' di
obiettore  di  coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero  non  aver  assolto  gli  obblighi  di leva quale obiettore di
coscienza;
      - non  essere  in servizio, ovvero raffermato/trattenuto, quale
volontario in ferma prefissata di un anno;
      - aver  eventualmente  svolto  per  almeno  10 mesi il servizio
militare, a qualunque titolo, senza demerito nell'Esercito;
      - eventuali  altre  domande  di  partecipazione  presentate per
l'arruolamento  in  qualita'  di volontario in ferma prefissata di un
anno nell'Esercito per l'anno 2007, riferite a blocchi precedenti;
      - il  possesso  di eventuali giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da  non  piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in
una   precedente   selezione  fisio-psico-attitudinale  prevista  dal
precedente  arruolamento VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso
ad una delle carriere iniziali dell'Esercito italiano;
    inoltre, dovra' sottoscrivere:
      - eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
      - l'eventuale  svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario  nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
      - l'eventuale  gradimento  per  svolgere  il  servizio in altra
Forza  Armata,  indicando  la  Forza  Armata  prescelta  in ordine di
preferenza;
      - il  gradimento per l'espletamento del servizio presso Reparti
ubicati  nelle  Regioni  geografiche  elencate  nell'allegato  1  del
presente  bando;  tale  gradimento  non  e'  vincolante, in quanto il
candidato   sottoscrive,  contemporaneamente,  la  disponibilita'  ad
essere impiegato su tutto il territorio nazionale/estero;
      - di   accettare,   in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi   specializzazione,   prevista   dal  ruolo  e/o  incarico,
assegnata  in  relazione  alle  esigenze logistiche e operative della
Forza  Armata  e  di  essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale/estero;
      - la  disponibilita'  a conseguire il brevetto di paracadutista
militare.   In   tal   caso  gli  arruolandi  saranno  destinati  per
l'espletamento  del  servizio,  a  prescindere  dall'area  geografica
prescelta,  a  unita'  paracadutisti  sulla base delle esigenze della
Forza Armata;
      - il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
      - di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
    5.  Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
l'Amministrazione  procedera'  ai  controlli,  anche  a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
    6.  Qualora  dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della  dichiarazione  rilasciata, ai sensi degli articolo 75 e 76 del
citato  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadra' dai
benefici  conseguiti  dal  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione   non   veritiera,   sara'   denunciato   all'Autorita'
giudiziaria  e,  qualora  incorporato,  decadra' immediatamente dalla
ferma. Il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
    7.  Le domande di arruolamento dei candidati risultati idonei non
vincitori   per   un   blocco   sono   «trasportate»  al  blocco  non
immediatamente   successivo   al  fine  di  consentire  le  eventuali
operazioni di recupero dei posti previsti dal successivo articolo 10,
punto  1  (es:  le  domande  presentate  per  il  1°  blocco  saranno
trasportate al 3° blocco e quelle presentate per il 2° blocco saranno
trasportate al 4° blocco).
    8.  Le  domande  non  saranno  trasportate in caso di intervenuta
esclusione   dall'arruolamento  o  per  avvenuta  incorporazione  dei
candidati.
    9.  Inoltre,  non  saranno  trasportate  le domande dei candidati
giudicati   non  idonei  agli  accertamenti  fisio-psico-attitudinali
previsti  dall'articolo  8  del  presente  bando.  In  questo caso e'
ammessa   la   possibilita'   di  presentare  una  nuova  domanda  di
partecipazione per un blocco successivo.
    10.  Il  candidato  nella  domanda  di  arruolamento  deve  anche
indicare   il   recapito   presso   il  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni  con  il  relativo  codice  di  avviamento  postale, se
diverso   da   quello  di  residenza  e,  ove  possibile,  il  numero
telefonico;  ogni  variazione  dell'indirizzo che venga a verificarsi
durante  l'espletamento  delle  procedure di arruolamento deve essere
segnalata,  con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo piu'
celere  all'Ente  presso  il  quale e' stata presentata la domanda di
ammissione all'arruolamento.
    11. L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per
la  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.