Articolo 4 Fasi dell'arruolamento 1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi: a. presentazione delle domande agli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando, secondo le modalita' di cui al precedente articolo 3, punto 1; b. acquisizione delle domande da parte degli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando; c. verifica da parte dei medesimi Enti dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c., g. (per la lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 8, punto 2), nonche' per la lettera h.; d. esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti; e. accertamento, da parte degli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti/titoli documentati contestualmente alla presentazione della domanda); f. valutazione, da parte della commissione di cui all'articolo 6 del bando, dei titoli di merito di cui al successivo articolo 7 e formazione della graduatoria; g. convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f. presso i Centri di selezione per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' fisio-psico-attitudinale previsti dal precedente articolo 2, lettere c., g. ed h., indicate nel successivo articolo 8, punto 2; h. formalizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 6 del bando, della graduatoria di cui alla precedente lettera f. dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali (articolo 9, punto 1); i. approvazione della graduatoria di cui alla precedente lettera h. (articolo 9, punto 3); j. assegnazione ai vari Reparti dell'E.I. e incorporamento dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera h. (articolo 13, punto 1); k. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano (articolo 13, punto 8); l. ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso degli stessi (articolo 12, punto 2).