Articolo 4


                       Fasi dell'arruolamento

    1.  Per  ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
      a. presentazione  delle domande agli Enti di cui all'allegato 3
del  presente  bando,  secondo  le  modalita'  di  cui  al precedente
articolo 3, punto 1;
      b. acquisizione  delle  domande  da  parte  degli  Enti  di cui
all'allegato 3 del presente bando;
      c. verifica  da parte dei medesimi Enti dei requisiti di cui al
precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c., g.
(per  la  lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti dal
successivo articolo 8, punto 2), nonche' per la lettera h.;
      d. esclusione  dei  candidati  non  in  possesso  dei requisiti
previsti;
      e. accertamento,  da parte degli Enti di cui all'allegato 3 del
presente bando, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, del
contenuto  delle  autocertificazioni rese dai candidati nella domanda
di  arruolamento  (fatta eccezione per i requisiti/titoli documentati
contestualmente alla presentazione della domanda);
      f. valutazione,    da    parte   della   commissione   di   cui
all'articolo 6  del  bando, dei titoli di merito di cui al successivo
articolo 7 e formazione della graduatoria;
      g. convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla   precedente  lettera  f.  presso  i  Centri  di  selezione  per
l'accertamento  dei  requisiti  d'idoneita'  fisio-psico-attitudinale
previsti  dal  precedente  articolo 2, lettere c., g. ed h., indicate
nel successivo articolo 8, punto 2;
      h. formalizzazione   da   parte   della   commissione   di  cui
all'articolo 6  del  bando,  della graduatoria di cui alla precedente
lettera f.  dei  candidati  risultati idonei e/o in attesa dell'esito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali (articolo 9, punto 1);
      i. approvazione   della  graduatoria  di  cui  alla  precedente
lettera h. (articolo 9, punto 3);
      j. assegnazione  ai vari Reparti dell'E.I. e incorporamento dei
candidati   utilmente   collocati   nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera h. (articolo 13, punto 1);
      k. decretazione  dei  candidati  incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano (articolo 13, punto 8);
      l. ulteriore  accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso degli
stessi (articolo 12, punto 2).