Articolo 5


                   Deleghe - esclusioni - riesami

    1.  Gli  Enti  di  cui  all'allegato  3  del  presente bando sono
delegati  dalla  Direzione  Generale  per  il personale militare allo
svolgimento  delle  operazioni  inerenti l'accertamento dei requisiti
previsti dal precedente articolo 2, fatta eccezione per le lettere c.
e  g. (per la lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti
dal  successivo  articolo 8, punto 2), nonche' per le lettere h., i.,
ed  f. limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad effettuare
le dovute esclusioni dall'arruolamento.
    2.  Gli  Enti  di  cui all'allegato 3 sono delegati, altresi', ad
escludere  i  candidati  che,  gia' esclusi da precedenti blocchi del
presente  bando  di  arruolamento  dalla  Direzione  Generale  per il
personale  militare  per  mancanza di requisiti, ripresentino domanda
per blocchi successivi dello stesso bando.
    3.   I   citati   Enti   accerteranno,   altresi',   il  possesso
dell'idoneita'   all'attivita'   sportiva   agonistica,  mediante  la
verifica  del  relativo originale o copia autenticata del certificato
medico,  escludendo dall'arruolamento i candidati non in possesso del
richiesto   requisito  o  che  non  abbiano  presentato  il  previsto
certificato o che lo abbiano presentato in copia non autenticata.
    4.  Di  ogni  determinazione  adottata  dai succitati Enti, anche
inerente  al  «trasporto»  delle domande di arruolamento previsto dal
precedente articolo 3, punto 7, il candidato dovra' esserne portato a
conoscenza direttamente da parte dallo stesso Ente che ha adottato il
provvedimento.
    5.  Il  candidato  nei  confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento  di esclusione dall'arruolamento da parte degli Enti di
cui  al precedente punto 1, puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al
TAR   Lazio,   o,  straordinario,  al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente  entro  60  e  120  giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
    Oltre  ai  predetti  ricorsi, e' data facolta' all'interessato di
avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione,   motivata   e   documentata  istanza,  inviata  a  mezzo
raccomandata  con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 -
2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA EUR, chiedendo il
riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento.
    6.  La  predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente  punto  5,  valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti  dal  ricorrente,  riammette alle selezioni dell'arruolamento
con  il  primo  blocco  utile  i  candidati  che  risultino essere in
possesso   dei   requisiti  previsti,  ovvero  conferma  l'esclusione
operata,  fornendone notizia all'Ente che ha proceduto all'esclusione
e all'interessato.