Articolo 5 Deleghe - esclusioni - riesami 1. Gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando sono delegati dalla Direzione Generale per il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, fatta eccezione per le lettere c. e g. (per la lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti dal successivo articolo 8, punto 2), nonche' per le lettere h., i., ed f. limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento. 2. Gli Enti di cui all'allegato 3 sono delegati, altresi', ad escludere i candidati che, gia' esclusi da precedenti blocchi del presente bando di arruolamento dalla Direzione Generale per il personale militare per mancanza di requisiti, ripresentino domanda per blocchi successivi dello stesso bando. 3. I citati Enti accerteranno, altresi', il possesso dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, mediante la verifica del relativo originale o copia autenticata del certificato medico, escludendo dall'arruolamento i candidati non in possesso del richiesto requisito o che non abbiano presentato il previsto certificato o che lo abbiano presentato in copia non autenticata. 4. Di ogni determinazione adottata dai succitati Enti, anche inerente al «trasporto» delle domande di arruolamento previsto dal precedente articolo 3, punto 7, il candidato dovra' esserne portato a conoscenza direttamente da parte dallo stesso Ente che ha adottato il provvedimento. 5. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte degli Enti di cui al precedente punto 1, puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al TAR Lazio, o, straordinario, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. Oltre ai predetti ricorsi, e' data facolta' all'interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA EUR, chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento. 6. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al precedente punto 5, valutate le motivazioni addotte e gli elementi forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento con il primo blocco utile i candidati che risultino essere in possesso dei requisiti previsti, ovvero conferma l'esclusione operata, fornendone notizia all'Ente che ha proceduto all'esclusione e all'interessato.