Articolo 6


                       Commissione valutatrice

    Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando
consegnano  le domande dei candidati all'arruolamento in possesso dei
requisiti  accertati,  corredate della eventuale documentazione, alla
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 3ª
Divisione   V.F.P.   1   -  2ª  Sezione,  la  quale,  effettuati  gli
accertamenti  di  competenza,  provvedera' al successivo inoltro alla
commissione  valutatrice  nominata  dalla stessa Direzione Generale e
cosi' composta:
      a. un  Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato
dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di Presidente;
      b. quattro o piu' membri, dei quali:
1.  due  Ufficiali  di grado non inferiore a Tenente, designati dallo
Stato Maggiore dell'Esercito;
2.  due  o  piu'  Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o grado
corrispondente,   ovvero   impiegati   civili  appartenenti  all'area
professionale   «C»,   designati  dalla  Direzione  Generale  per  il
personale militare;
      c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
impiegato  civile  appartenente all'area professionale «B», designato
dallo  Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di segretario senza
diritto di voto.