Articolo 6 Commissione valutatrice Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando consegnano le domande dei candidati all'arruolamento in possesso dei requisiti accertati, corredate della eventuale documentazione, alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione V.F.P. 1 - 2ª Sezione, la quale, effettuati gli accertamenti di competenza, provvedera' al successivo inoltro alla commissione valutatrice nominata dalla stessa Direzione Generale e cosi' composta: a. un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di Presidente; b. quattro o piu' membri, dei quali: 1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, designati dallo Stato Maggiore dell'Esercito; 2. due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area professionale «C», designati dalla Direzione Generale per il personale militare; c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero impiegato civile appartenente all'area professionale «B», designato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di segretario senza diritto di voto.