Articolo 7 Valutazione dei titoli di merito 1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2 e dall'articolo 8 del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui al precedente articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria di merito dei candidati, provvedendo a sommare direttamente il punteggio dei seguenti titoli: a. giudizio riportato nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado - articolo 7 del D.M. 1° settembre 2004 (3ª media): - ottimo |punti |4,0; - distinto |punti |3,0; - buono |punti |2,0; - sufficiente |punti |1,0; b. titoli di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b)., del D.M. 1° settembre 2004: - brevetto/abilitazione al lancio con paracadute |punti |2,0; - patente di guida militare (in possesso) e/o civile |punti |1,0; - porto d'armi |punti |0,5; c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento (articolo 8, comma 1, del D.M. 1° settembre 2004): - diploma di laurea specialistica |punti|7,0 (1); --------------------------------------------------------------------- - diploma di laurea triennale |punti|6,0 (1); --------------------------------------------------------------------- - diploma di istruzione secondaria di secondo grado | | (quinquennale) |punti|5,0 (1); --------------------------------------------------------------------- - diploma di istruzione secondaria/qualifica | | (triennale) |punti|3,0 (1); --------------------------------------------------------------------- - maestro di sci |punti|4,0; (1) --------------------------------------------------------------------- - guida alpina |punti|4,0 (2); --------------------------------------------------------------------- - aspirante Guida alpina |punti|2,5 (2); --------------------------------------------------------------------- - istruttore o Aiuto istruttore CAI |punti|2,0; (2) --------------------------------------------------------------------- - brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di | | salvataggio o di nuoto per salvamento |punti|1,5 (3); --------------------------------------------------------------------- - patente nautica |punti|1,0; (3) --------------------------------------------------------------------- - patente di equitazione rilasciata dalla F.I.S.E. |punti|1,0; (2) --------------------------------------------------------------------- - aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare,| | a qualunque titolo nell'E.I. senza demerito |punti|1,0; (3) --------------------------------------------------------------------- - corsi di abilitazione Basic Life Support (BLS) |punti|0,5 (3). Nota: (1) Titoli non cumulabili tra loro; (2) Titoli non cumulabili tra loro; (3) Titoli non cumulabili tra loro. 2. A parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita' e' data preferenza al candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. I candidati risultati idonei non vincitori per un blocco, per i quali e' stata operata la procedura del «trasporto» delle domande ai sensi dell'articolo 3, punto 7 del bando, non esclusi a qualsiasi titolo dalla procedura di arruolamento, sono inseriti nella graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio gia' conseguito nella graduatoria di merito del blocco di provenienza. 5. E' data facolta' esclusivamente ai candidati di cui al precedente punto 4. di integrare eventuali titoli di merito in possesso mediante una autocertificazione relativa al titolo posseduto (come da modello in allegato 4 del presente bando), eventualmente allegando la copia del documento che lo attesta. L'autocertificazione dovra' pervenire, entro e non oltre dieci giorni oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande stabilito per ciascun blocco, allo stesso Ente di cui all'allegato 3 del presente bando presso cui e' stata presentata la domanda di arruolamento, con le modalita' indicate nel precedente articolo 3, punto 1., lettera b) del bando. 6. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1., con la documentazione probante, alla Direzione Generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.