Articolo 7


                  Valutazione dei titoli di merito

    1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2 e
dall'articolo  8 del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui al
precedente  articolo  6,  per  ogni  blocco, redige la graduatoria di
merito dei candidati, provvedendo a sommare direttamente il punteggio
dei seguenti titoli:
      a. giudizio  riportato  nel  diploma d'istruzione secondaria di
primo grado - articolo 7 del D.M. 1° settembre 2004 (3ª media):
- ottimo                    |punti               |4,0;
- distinto                  |punti               |3,0;
- buono                     |punti               |2,0;
- sufficiente               |punti               |1,0;
      b. titoli  di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera
b)., del D.M. 1° settembre 2004:
- brevetto/abilitazione al lancio con paracadute      |punti  |2,0;
- patente di guida militare (in possesso) e/o civile  |punti  |1,0;
- porto d'armi                                        |punti  |0,5;
      c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento
(articolo 8, comma 1, del D.M. 1° settembre 2004):
- diploma di laurea specialistica                     |punti|7,0 (1);
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- diploma di laurea triennale                         |punti|6,0 (1);
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- diploma di istruzione secondaria di secondo grado   |     |
(quinquennale)                                        |punti|5,0 (1);
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- diploma di istruzione secondaria/qualifica          |     |
(triennale)                                           |punti|3,0 (1);
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- maestro di sci                                      |punti|4,0; (1)
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- guida alpina                                        |punti|4,0 (2);
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- aspirante Guida alpina                              |punti|2,5 (2);
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- istruttore o Aiuto istruttore CAI                   |punti|2,0; (2)
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- brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di     |     |
salvataggio o di nuoto per salvamento                 |punti|1,5 (3);
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- patente nautica                                     |punti|1,0; (3)
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- patente di equitazione rilasciata dalla F.I.S.E.    |punti|1,0; (2)
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- aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare,|     |
a qualunque titolo nell'E.I. senza demerito           |punti|1,0; (3)
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- corsi di abilitazione Basic Life Support (BLS)      |punti|0,5 (3).
    Nota: (1) Titoli   non   cumulabili   tra  loro;  (2) Titoli  non
cumulabili tra loro; (3) Titoli non cumulabili tra loro.
    2.  A  parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in
possesso  dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
    3.  In  caso di ulteriore parita' e' data preferenza al candidato
piu'  giovane  d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge
15  maggio  1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
    4.  I candidati risultati idonei non vincitori per un blocco, per
i  quali  e' stata operata la procedura del «trasporto» delle domande
ai  sensi dell'articolo 3, punto 7 del bando, non esclusi a qualsiasi
titolo   dalla   procedura   di  arruolamento,  sono  inseriti  nella
graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio gia'
conseguito nella graduatoria di merito del blocco di provenienza.
    5.  E'  data  facolta'  esclusivamente  ai  candidati  di  cui al
precedente  punto  4.  di  integrare  eventuali  titoli  di merito in
possesso mediante una autocertificazione relativa al titolo posseduto
(come  da  modello  in  allegato 4 del presente bando), eventualmente
allegando la copia del documento che lo attesta.
    L'autocertificazione  dovra'  pervenire,  entro e non oltre dieci
giorni  oltre  il  termine di scadenza di presentazione delle domande
stabilito  per ciascun blocco, allo stesso Ente di cui all'allegato 3
del  presente  bando  presso  cui  e'  stata presentata la domanda di
arruolamento,  con  le  modalita' indicate nel precedente articolo 3,
punto 1., lettera b) del bando.
    6.   Per   ogni   blocco  la  commissione  valutatrice  invia  la
graduatoria  di  merito  di  cui  al  precedente  punto  1.,  con  la
documentazione  probante,  alla  Direzione  Generale per il personale
militare per gli adempimenti di competenza.