Articolo 9


             Approvazione e validita' delle graduatorie

    1.  Per  ogni  blocco  la  commissione  di cui all'articolo 6 del
presente    bando,    ricevuti   i   risultati   degli   accertamenti
fisio-psico-attitudinali,   provvede   a   compilare  la  graduatoria
definitiva  comprendente  i  candidati giudicati idonei e/o in attesa
dell'esito dei predetti accertamenti, tratta dalla graduatoria di cui
al precedente articolo 7, punto 6.
    2.  La  medesima  commissione  invia  la  graduatoria  di  cui al
precedente  punto  1., con la documentazione probante, alla Direzione
Generale per il personale militare.
    3.  Per  ogni blocco la graduatoria di cui al precedente punto 1.
e'  approvata  dalla Direzione Generale per il personale militare con
determinazione dirigenziale.
    4. Agli effetti del successivo articolo 10, le graduatorie di cui
al  precedente  punto  3.  sono  valide  12 mesi esclusivamente per i
blocchi   del   presente   bando,   fermo   restando   la  previsione
dell'articolo 11.