Articolo 9 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. Per ogni blocco la commissione di cui all'articolo 6 del presente bando, ricevuti i risultati degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, provvede a compilare la graduatoria definitiva comprendente i candidati giudicati idonei e/o in attesa dell'esito dei predetti accertamenti, tratta dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7, punto 6. 2. La medesima commissione invia la graduatoria di cui al precedente punto 1., con la documentazione probante, alla Direzione Generale per il personale militare. 3. Per ogni blocco la graduatoria di cui al precedente punto 1. e' approvata dalla Direzione Generale per il personale militare con determinazione dirigenziale. 4. Agli effetti del successivo articolo 10, le graduatorie di cui al precedente punto 3. sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, fermo restando la previsione dell'articolo 11.