Articolo 11


           Procedure per il recupero dei posti non coperti

    1.  In caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1,
punto   1,   del  presente  bando  al  termine  delle  operazioni  di
incorporazione   riferite   ad  ogni  blocco,  ad  esaurimento  degli
arruolandi  compresi  nella relativa graduatoria di cui al precedente
articolo 8,  punto 1, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina,
la   Direzione   Generale   per   il   personale  militare  autorizza
l'incorporamento    dei    candidati    utilmente   collocati   nelle
corrispondenti  graduatorie  di  precedenti arruolamenti del presente
bando,  a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora
in corso di validita' ai sensi dello stesso articolo 8, punto 2.
    2.  Ultimata  la  procedura di cui al precedente punto 1, qualora
risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore
Marina,   previa  autorizzazione  della  Direzione  Generale  per  il
personale  militare,  il  numero  degli  stessi  posti  e' portato in
incremento  per  le  incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque,   il   raggiungimento   dei   posti   complessivi  previsti
dall'articolo 1, punto 1, del presente bando.