Articolo 14


             Ammissione alla ferma prefissata di un anno

    1.  Per  ogni  blocco  il  MARICENTRO  Taranto  e' delegato dalla
Direzione   Generale   per   il   personale   militare  a  notificare
direttamente  ai  candidati  collocati utilmente nella graduatoria di
cui  al  precedente  articolo 8  risultati  in possesso dei requisiti
fisio  -  psico - attitudinali di cui al precedente articolo 9, entro
il  numero  previsto  per  la  copertura dei posti disponibili per il
medesimo  blocco e dei rispettivi incorporamenti, la convocazione per
l'incorporamento  presso  il predetto MARICENTRO nella quale saranno,
altresi',      specificati     i     termini     di     presentazione
dell'autocertificazione   relativa   al  mantenimento  dei  requisiti
previsti dal presente bando, di cui al successivo punto 9.
    2.  La convocazione di cui al precedente punto 1 sara' notificata
agli interessati al termine dei predetti accertamenti fisio - psico -
attitudinali,  secondo  la procedura di cui al precedente articolo 4,
lettera f.
    3. L'incorporamento avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dalla
Forza Armata.
    4.  Per ogni blocco e rispettivo incorporamento l'ammissione alla
ferma  prefissata  di  un  anno  decorrera' per gli effetti giuridici
dalle  date  di  prevista incorporazione del blocco presso MARICENTRO
Taranto  ed  amministrativi  dalla  data  di  effettiva presentazione
presso il MARICENTRO medesimo.
    5.   Gli  arruolandi  saranno  ammessi  alla  ferma  con  riserva
dell'accertamento,  anche  successivo,  del possesso dei requisiti di
partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2.
    6.  Il  personale  incorporato  sara'  sottoposto ad un programma
addestrativo  per  l'impiego  in  operazioni  su  tutto il territorio
nazionale ed all'estero.
    7.  I  candidati  risultati  vincitori  che  non si presenteranno
presso  il MARICENTRO Taranto nel termine fissato nella comunicazione
di convocazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno considerati
rinunciatari  ed  i  relativi  posti  saranno ripianati traendo dalla
medesima  graduatoria,  con  la  procedura prevista dall'articolo 11,
ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 12.
    8.  La  Direzione Generale per il personale militare, con decreto
interdirigenziale, determina l'ammissione alla ferma volontaria di un
anno  nella  Marina  Militare dei candidati incorporati, tratti dalla
graduatoria  di cui al precedente articolo 8, punto 1, con esclusione
di  quelli  giudicati  non  idonei  agli accertamenti fisio - psico -
attitudinali,  secondo  la procedura di cui al precedente articolo 4,
lettera  i.,  ripartendo  il  personale  nei Corpi e nelle rispettive
categorie   assegnate   dalla   commissione   di  cui  al  precedente
articolo 10,  secondo  le  procedure  previste  della  lettera h. del
citato  articolo 4,  con riserva dell'accertamento, anche successivo,
del  possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui
al precedente articolo 2.
    9.  I  candidati  classificatisi  utilmente  per l'incorporamento
devono  presentare  entro  il  termine  che sara' loro comunicato dal
MARICENTRO  nella  lettera di convocazione di cui al precedente punto
1,  pena  la  decadenza  dall'arruolamento  quale volontario in ferma
prefissata di un anno nella Marina Militare, l'autocertificazione che
attesti  il  mantenimento  dei  requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione  all'arruolamento  stesso  (modello  in  allegato 3 al
bando),  che  sara'  acquisita  nel  carteggio  della  documentazione
personale dell'interessato a cura del Comando di appartenenza.
    10.  Ai  sensi  della  legge  2 maggio  1969, n. 304, i candidati
incorporati,  che  provengono  dalla posizione del congedo, incorrono
nella  perdita  del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla
data di incorporamento.