Articolo 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno 1. Per ogni blocco il MARICENTRO Taranto e' delegato dalla Direzione Generale per il personale militare a notificare direttamente ai candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui al precedente articolo 8 risultati in possesso dei requisiti fisio - psico - attitudinali di cui al precedente articolo 9, entro il numero previsto per la copertura dei posti disponibili per il medesimo blocco e dei rispettivi incorporamenti, la convocazione per l'incorporamento presso il predetto MARICENTRO nella quale saranno, altresi', specificati i termini di presentazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto 9. 2. La convocazione di cui al precedente punto 1 sara' notificata agli interessati al termine dei predetti accertamenti fisio - psico - attitudinali, secondo la procedura di cui al precedente articolo 4, lettera f. 3. L'incorporamento avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dalla Forza Armata. 4. Per ogni blocco e rispettivo incorporamento l'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera' per gli effetti giuridici dalle date di prevista incorporazione del blocco presso MARICENTRO Taranto ed amministrativi dalla data di effettiva presentazione presso il MARICENTRO medesimo. 5. Gli arruolandi saranno ammessi alla ferma con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2. 6. Il personale incorporato sara' sottoposto ad un programma addestrativo per l'impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale ed all'estero. 7. I candidati risultati vincitori che non si presenteranno presso il MARICENTRO Taranto nel termine fissato nella comunicazione di convocazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati traendo dalla medesima graduatoria, con la procedura prevista dall'articolo 11, ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 12. 8. La Direzione Generale per il personale militare, con decreto interdirigenziale, determina l'ammissione alla ferma volontaria di un anno nella Marina Militare dei candidati incorporati, tratti dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8, punto 1, con esclusione di quelli giudicati non idonei agli accertamenti fisio - psico - attitudinali, secondo la procedura di cui al precedente articolo 4, lettera i., ripartendo il personale nei Corpi e nelle rispettive categorie assegnate dalla commissione di cui al precedente articolo 10, secondo le procedure previste della lettera h. del citato articolo 4, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2. 9. I candidati classificatisi utilmente per l'incorporamento devono presentare entro il termine che sara' loro comunicato dal MARICENTRO nella lettera di convocazione di cui al precedente punto 1, pena la decadenza dall'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno nella Marina Militare, l'autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all'arruolamento stesso (modello in allegato 3 al bando), che sara' acquisita nel carteggio della documentazione personale dell'interessato a cura del Comando di appartenenza. 10. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati incorporati, che provengono dalla posizione del congedo, incorrono nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporamento.