Articolo 17 Rafferma Ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa della Marina Militare, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.