Articolo 17


                              Rafferma

    Ai  sensi  dell'articolo  5  della legge 23 agosto 2004, n. 226 e
secondo  le  modalita'  di  cui  al decreto del Ministro della Difesa
8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa
della  Marina  Militare,  i  volontari in ferma prefissata di un anno
possono  essere  ammessi,  a  domanda,  ad  un  successivo periodo di
rafferma della durata di un anno.