Articolo 18 Prolungamento della ferma Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 19, punto 3. puo' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226.