Articolo 18


                      Prolungamento della ferma

    Il  periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno
che  hanno  presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati
al  successivo  articolo 19,  punto  3.  puo'  essere  prolungato, su
proposta  dell'Amministrazione  della  Difesa  e  previa accettazione
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per  il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento dell'iter
concorsuale  secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 della
legge 23 agosto 2004, n. 226.