Articolo 5 Deleghe - esclusioni - riesami 1. Il MARICENTRO Taranto e' delegato dalla Direzione Generale per il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c., g., h., i. ed f. limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento. 2. Lo stesso MARICENTRO e' delegato, altresi', ad escludere i candidati che, gia' esclusi da precedenti blocchi del presente bando di arruolamento dalla Direzione Generale per il personale militare per mancanza di requisiti, ripresentino domanda per blocchi successivi dello stesso bando. 3. Di ogni determinazione adottata, anche inerente a rinvii a blocchi successivi, MARICENTRO Taranto ne porta a conoscenza il candidato. 4. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte del citato MARICENTRO, puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al TAR Lazio, o, straordinario, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. Oltre ai predetti ricorsi, e' data facolta' all'interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 - 2ª Sezione, Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 ROMA EUR, chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento. 5. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al precedente punto 4, valutate le motivazioni addotte e gli elementi forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento con il primo blocco utile i candidati che risultino essere in possesso dei requisiti previsti, ovvero conferma l'esclusione operata, fornendo la notizia al MARICENTRO Taranto e all'interessato.