Articolo 7 Valutazione dei titoli di merito 1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2 e dall'articolo 8 del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui al precedente articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria di merito dei candidati provvedendo a sommare direttamente il punteggio dei seguenti titoli: a. giudizio riportato nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado - articolo 7 del D.M. 1° settembre 2004 (3ª media): - ottimo, punti 4,0; - distinto, punti 3,0; - buono, punti 2,0; - sufficiente, punti 1,0. b. titoli di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b) del D.M. 1° settembre 2004: - iscrizione tra il personale marittimo di cui all'articolo 114 del Codice della Navigazione, punti 3,0; - porto d'armi, punti 4,0; - brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio, punti 3,0; - patente nautica per la condotta di navi da diporto, punti 3,0; (1) - patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto senza limiti, punti 2,0; (1) - patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto entro le 12 miglia dalla costa, punti 1,0; (1) - patente di guida militare (in possesso), punti 1,0; (2) - patente di guida civile, punti 1,0; (2) nota: (1) titoli non cumulabili tra loro; (2) titoli cumulabili tra loro. c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento (articolo 8, comma 1 del D.M. 1° settembre 2004): - diploma di laurea specialistica, punti 7,0; (1) - diploma di laurea triennale, punti 6,0; (1) - diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale): votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60), punti 5,0; (1) votazione compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60), punti 4,0; (1) - diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale): votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60), punti 3,0; (1) votazione compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60), punti 2,0; (1) - aver svolto per almeno 10 mesi, a qualunque titolo, il servizio militare senza demerito nella Marina Militare, punti 1,0. nota: (1) titoli non cumulabili tra loro. 2. A parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.