Articolo 7


                  Valutazione dei titoli di merito

    1.  Ai  sensi del combinato disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2
e dall'articolo  8  del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui
al  precedente  articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria di
merito  dei candidati provvedendo a sommare direttamente il punteggio
dei seguenti titoli:
      a.  giudizio  riportato  nel diploma d'istruzione secondaria di
primo grado - articolo 7 del D.M. 1° settembre 2004 (3ª media):
- ottimo, punti 4,0;
- distinto, punti 3,0;
- buono, punti 2,0;
- sufficiente, punti 1,0.
      b.  titoli di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera
b) del D.M. 1° settembre 2004:
-  iscrizione  tra il personale marittimo di cui all'articolo 114 del
Codice della Navigazione, punti 3,0;
      - porto d'armi, punti 4,0;
      -  brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio,
punti 3,0;
      -  patente  nautica  per  la condotta di navi da diporto, punti
3,0; (1)
      -  patente  nautica  per condotta imbarcazioni da diporto senza
limiti, punti 2,0; (1)
      - patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto entro
le 12 miglia dalla costa, punti 1,0; (1)
      - patente di guida militare (in possesso), punti 1,0; (2)
      - patente di guida civile, punti 1,0; (2)
    nota:
      (1) titoli non cumulabili tra loro;
      (2) titoli cumulabili tra loro.
      c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento
(articolo 8, comma 1 del D.M. 1° settembre 2004):
- diploma di laurea specialistica, punti 7,0; (1)
- diploma di laurea triennale, punti 6,0; (1)
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale):
  votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60), punti 5,0;
(1)
  votazione  compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60), punti 4,0;
(1)
- diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale):
  votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60), punti 3,0;
(1)
  votazione  compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60), punti 2,0;
(1)
-  aver  svolto  per  almeno 10 mesi, a qualunque titolo, il servizio
militare senza demerito nella Marina Militare, punti 1,0.
    nota: (1) titoli non cumulabili tra loro.
    2.  A  parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in
possesso  dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
    3.  In  caso  di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu'
giovane  d'eta',  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  7, delle legge
15 maggio  1997,  n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.