Articolo 8


                   Approvazione delle graduatorie

    1.   Per  ogni  blocco  la  commissione  valutatrice  di  cui  al
precedente  articolo 6,  invia  la  graduatoria  di  merito di cui al
precedente  articolo 7  con l'eventuale documentazione probante, alla
Direzione  Generale  per  il  personale  militare che, effettuati gli
accertamenti  di  competenza, provvede alla approvazione della stessa
con decreto interdirigenziale.
    2. Agli effetti del successivo articolo 11, le graduatorie di cui
al  precedente  punto  1.  sono  valide  12 mesi esclusivamente per i
blocchi   del   presente   bando,   fermo   restando   la  previsione
dell'articolo 12.