Articolo 8 Approvazione delle graduatorie 1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al precedente articolo 6, invia la graduatoria di merito di cui al precedente articolo 7 con l'eventuale documentazione probante, alla Direzione Generale per il personale militare che, effettuati gli accertamenti di competenza, provvede alla approvazione della stessa con decreto interdirigenziale. 2. Agli effetti del successivo articolo 11, le graduatorie di cui al precedente punto 1. sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, fermo restando la previsione dell'articolo 12.