Articolo 11


           Procedure per il recupero dei posti non coperti

    1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 10, punto 3 del
presente  bando,  in  caso  di  mancata  copertura  dei  posti di cui
all'articolo  1,  punto  1.,  dello  stesso  bando  al  termine delle
operazioni  di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento
degli  arruolandi  compresi  nella  relativa  graduatoria  di  cui al
precedente  art. 9,  punto  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Aeronautica,  la  Direzione  Generale  per il personale militare
autorizza  l'incorporamento  dei  candidati utilmente collocati nelle
corrispondenti  graduatorie  di  precedenti arruolamenti del presente
bando,  a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora
in corso di validita' ai sensi dello stesso articolo 9, punto2.
    2.  Ultimata  la procedura di cui al precedente punto 1., qualora
risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore
Aeronautica,  previa  autorizzazione  della Direzione Generale per il
personale  militare,  il  numero  degli  stessi  posti  e' portato in
incremento  per  le  incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque,   il   raggiungimento   dei   posti   complessivi  previsti
dall'articolo 1, punto 1., del presente bando.