Articolo 11 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, punto 3 del presente bando, in caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1, punto 1., dello stesso bando al termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 9, punto 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, la Direzione Generale per il personale militare autorizza l'incorporamento dei candidati utilmente collocati nelle corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti del presente bando, a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora in corso di validita' ai sensi dello stesso articolo 9, punto2. 2. Ultimata la procedura di cui al precedente punto 1., qualora risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore Aeronautica, previa autorizzazione della Direzione Generale per il personale militare, il numero degli stessi posti e' portato in incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'articolo 1, punto 1., del presente bando.