Articolo 18


                      Prolungamento della ferma

    Il  periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno
che  hanno  presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati
al  successivo art. 19, punto 3., puo' essere prolungato, su proposta
dell'Amministrazione    della    Difesa    e    previa   accettazione
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per  il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.