Articolo 20


Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa

    1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti  messi  annualmente  a  concorso  nelle carriere iniziali delle
Forze  di  Polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e nel Corpo
Militare  della  Croce  Rossa  e'  riservato  ai  volontari  in ferma
prefissata   di   un   anno   ovvero  in  rafferma  annuale  di  cui,
rispettivamente,  agli  articoli 14,  17  e  18 del presente bando di
arruolamento.
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati di cui
al   precedente   punto   1,   sono  determinati  da  ciascuna  delle
Amministrazioni   interessate   con  decreto  adottato  dal  Ministro
competente, di concerto con il Ministro della Difesa.