Articolo 20 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa 1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo Militare della Croce Rossa e' riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 17 e 18 del presente bando di arruolamento. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati di cui al precedente punto 1, sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.