Articolo 4 Fasi dell'arruolamento Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi: a. presentazione delle domande secondo le modalita' di cui al precedente art. 3, punto 1, lettera b.; b. acquisizione delle domande da parte della D.I.P.M.A. - 5° Ufficio - 1ª Sezione; c. verifica da parte D.I.P.M.A. - 5° Ufficio - 1ª Sezione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1., fatta eccezione per le lettere c., g., h. ed i.; d. esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti; e. accertamento da parte della D.I.P.M.A. - 5° Ufficio - 1ª Sezione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti / titoli documentati contestualmente alla presentazione della domanda); f. valutazione del giudizio conseguito nel diploma di scuola media inferiore (scuole medie) di cui al successivo art. 7, punto 1.; g. valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8; h. formazione e approvazione della graduatoria definitiva (articolo 9, punto 1.); i. accertamento dei requisiti d'idoneita' sanitaria di cui al precedente art. 2, punto 1, lettere c., g. ed h., indicate nel successivo art. 10, punto 2.; j. accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per l'impiego nelle categorie/specialita' previste dall'ordinamento di Forza Armata, indicate nel successivo art. 10, punto 2; k. incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui alla precedente lettera g. risultati idonei agli accertamenti di cui alle precedenti lettere h. ed i. (articolo 14, punto 1.); l. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma prefissata di un anno (articolo 14, punto 6.); m. ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli stessi (articolo 13, punto 2.).