Articolo 4


                       Fasi dell'arruolamento

    Per  ogni  blocco  l'arruolamento  si  svolge secondo le seguenti
fasi:
      a.  presentazione  delle domande secondo le modalita' di cui al
precedente art. 3, punto 1, lettera b.;
      b.  acquisizione  delle  domande  da  parte  della D.I.P.M.A. -
5° Ufficio - 1ª Sezione;
      c.  verifica  da parte D.I.P.M.A. - 5° Ufficio - 1ª Sezione dei
requisiti  di cui al precedente articolo 2, punto 1., fatta eccezione
per le lettere c., g., h. ed i.;
      d.  esclusione  dei  candidati  non  in  possesso dei requisiti
previsti;
      e.  accertamento  da  parte  della  D.I.P.M.A.  -  5° Ufficio -
1ª Sezione,  ai  sensi  dell'articolo  71  del  D.P.R.  445/2000, del
contenuto  delle  autocertificazioni rese dai candidati nella domanda
di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti / titoli documentati
contestualmente alla presentazione della domanda);
      f.  valutazione  del  giudizio conseguito nel diploma di scuola
media inferiore (scuole medie) di cui al successivo art. 7, punto 1.;
      g.  valutazione  dei  titoli  di  merito  di  cui al successivo
art. 8;
      h.  formazione  e  approvazione  della  graduatoria  definitiva
(articolo 9, punto 1.);
      i.  accertamento  dei requisiti d'idoneita' sanitaria di cui al
precedente  art. 2,  punto  1,  lettere  c.,  g.  ed h., indicate nel
successivo art. 10, punto 2.;
      j.  accertamento  dei  requisiti  d'idoneita'  attitudinale per
l'impiego  nelle  categorie/specialita'  previste dall'ordinamento di
Forza Armata, indicate nel successivo art. 10, punto 2;
      k.  incorporazione  dei  candidati  utilmente  collocati  nella
graduatoria finale di cui alla precedente lettera g. risultati idonei
agli  accertamenti  di cui alle precedenti lettere h. ed i. (articolo
14, punto 1.);
      l.  decretazione  dei  candidati incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno (articolo 14, punto 6.);
      m.  ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza  dall'incorporazione  degli arruolati non in possesso degli
stessi (articolo 13, punto 2.).