Articolo 7 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione di titoli di merito 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 1 settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6 compila una graduatoria preliminare dei candidati all'arruolamento definita in funzione del giudizio conseguito dagli stessi nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado assegnando i seguenti punteggi: - ottimo, punti 4,0; - distinto, punti 3,0; - buono, punti 2,0; - sufficiente, punti 1,0. 2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui al precedente punto 1. entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile: - 1° BLOCCO: n. 250; - 2° BLOCCO: n. 250; - 3° BLOCCO: n. 250; 3. A parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.