Articolo 7


Selezione  dei  candidati  da ammettere alla valutazione di titoli di
                               merito

    1.  Ai  sensi  dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale
1 settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al precedente
art. 6    compila   una   graduatoria   preliminare   dei   candidati
all'arruolamento  definita  in funzione del giudizio conseguito dagli
stessi  nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado assegnando
i seguenti punteggi:
      - ottimo, punti 4,0;
      - distinto, punti 3,0;
      - buono, punti 2,0;
      - sufficiente, punti 1,0.
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui al
precedente   punto   1.   entro   i  sottonotati  numeri  massimi  di
collocazione utile:
      - 1° BLOCCO: n. 250;
      - 2° BLOCCO: n. 250;
      - 3° BLOCCO: n. 250;
    3.  A  parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
    4.  In  caso  di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu'
giovane  d'eta',  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  7, delle legge
15 maggio  1997,  n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.