Articolo 8 Valutazione dei titoli di merito 1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6 redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2., provvedendo a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui al precedente articolo 7, punto 1. con il punteggio dei seguenti titoli di merito: a. titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 1° settembre 2004: - porto d'armi punti 1,0; - patente di guida militare (in possesso) e/o civile: punti 1,0; b. titoli previsti dal presente bando di arruolamento: - ogni classe di scuola media superiore superata: punti 1,0; - per aver conseguito il diploma presso gli Istituti O.N.F.A. o presso le scuole militari : punti 1,0; - brevetto di pilota di aeroplano : punti 2,0; - per il possesso di brevetti di subacqueo militare o civile, rilasciato da strutture riconosciute dalla federazione CMAS con un punteggio da attribuire a seconda del livello riconosciuto dalla predetta associazione internazionale, per un massimo di : punti 1,5; - per il possesso del brevetto di paracadutista militare o civile riconosciuto all'A.N.P.I. : punti 1,5; - corso di cultura aeronautica e /o meteorologia aeronautica : punti 1,0; - aver svolto per almeno 10 mesi, a qualunque titolo, servizio militare senza demerito nell'Aeronautica Militare : punti 1,0. 2. A parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.