Articolo 8


                  Valutazione dei titoli di merito

    1.  Per  ogni  blocco  la commissione di cui al precedente art. 6
redige  la  graduatoria  di  merito dei candidati utilmente collocati
nella   graduatoria  preliminare,  compresi  nei  numeri  massimi  di
collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2., provvedendo
a  sommare  il  punteggio  riportato  nella  graduatoria  di  cui  al
precedente  articolo 7, punto 1. con il punteggio dei seguenti titoli
di merito:
      a.  titoli  previsti  dall'articolo  8, comma 2, lettera c) del
decreto ministeriale 1° settembre 2004:
- porto d'armi punti 1,0;
- patente di guida militare (in possesso) e/o civile: punti 1,0;
      b. titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
- ogni classe di scuola media superiore superata: punti 1,0;
-  per  aver  conseguito  il  diploma  presso gli Istituti O.N.F.A. o
presso le scuole militari : punti 1,0;
- brevetto di pilota di aeroplano : punti 2,0;
-  per  il  possesso  di  brevetti  di  subacqueo  militare o civile,
rilasciato  da  strutture  riconosciute dalla federazione CMAS con un
punteggio  da  attribuire  a  seconda  del livello riconosciuto dalla
predetta associazione internazionale, per un massimo di : punti 1,5;
-  per  il  possesso  del brevetto di paracadutista militare o civile
riconosciuto all'A.N.P.I. : punti 1,5;
-  corso di cultura aeronautica e /o meteorologia aeronautica : punti
1,0;
-  aver  svolto  per  almeno  10  mesi,  a qualunque titolo, servizio
militare senza demerito nell'Aeronautica Militare : punti 1,0.
    2.  A  parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
    3.  In  caso  di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu'
giovane  d'eta',  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  7, delle legge
15 maggio  1997,  n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.