Articolo 9 Approvazione delle graduatorie 1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al precedente art. 6, invia la graduatoria di merito di cui al precedente art. 8, punto 1., con l'eventuale documentazione probante, alla Direzione generale per il personale militare che, effettuati gli accertamenti di competenza, provvede all'approvazione della stessa con decreto dirigenziale. 2. Agli effetti del successivo art. 11, le graduatorie di cui al precedente punto 1. sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi del presente bando, fermo restando la previsione dell'articolo 12.