Articolo 9


                   Approvazione delle graduatorie

    1.   Per  ogni  blocco  la  commissione  valutatrice  di  cui  al
precedente   art. 6,  invia  la  graduatoria  di  merito  di  cui  al
precedente art. 8, punto 1., con l'eventuale documentazione probante,
alla Direzione generale per il personale militare che, effettuati gli
accertamenti  di  competenza,  provvede all'approvazione della stessa
con decreto dirigenziale.
    2.  Agli effetti del successivo art. 11, le graduatorie di cui al
precedente  punto 1. sono valide 12 mesi esclusivamente per i blocchi
del presente bando, fermo restando la previsione dell'articolo 12.