Art. 10.
    Il  contratto  di lavoro dei direttori generali dell'ASUR e delle
aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di zona territoriale e dei
direttori  dei  presidi  di  alta  specializzazione, e' da intendersi
risolto  a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o unificazione
delle aziende, delle zone e dei presidi suddetti. In tal caso nessuna
indennita' potra' essere corrisposta ai rispettivi direttori.