Art. 10. Il contratto di lavoro dei direttori generali dell'ASUR e delle aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di zona territoriale e dei direttori dei presidi di alta specializzazione, e' da intendersi risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o unificazione delle aziende, delle zone e dei presidi suddetti. In tal caso nessuna indennita' potra' essere corrisposta ai rispettivi direttori.