Art. 6. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 e dell'art 7, comma 2, della legge regionale n. 44/1994 si comunica che: i soggetti gia' iscritti nell'elenco degli idonei istituito con la precitata D.G.R. n. 1683 del 1° dicembre 2003, qualora si verificasse la perdita anche di uno solo dei requisiti o insorgesse una delle cause ostative alla nomina, di cui all'art. 3 commi 9 ed 11 del decreto legislativo n. 502/1992, hanno l'obbligo di segnalarlo formalmente al servizio ispezione, controllo e vigilanza della giunta regionale delle Marche, entro dieci giorni dal verificarsi di tale causa, trasmettendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' formulata ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I medesimi soggetti entro il termine previsto dall'art. 5 del presente avviso possono altresi' presentare, all'indirizzo ivi specificato, eventuale ulteriore documentazione quale arricchimento del proprio curriculum professionale.