Art. 6.
    Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 e dell'art
7, comma 2, della legge regionale n. 44/1994 si comunica che:
      i soggetti gia' iscritti nell'elenco degli idonei istituito con
la   precitata  D.G.R.  n. 1683  del  1° dicembre  2003,  qualora  si
verificasse  la  perdita anche di uno solo dei requisiti o insorgesse
una delle cause ostative alla nomina, di cui all'art. 3 commi 9 ed 11
del  decreto  legislativo  n. 502/1992, hanno l'obbligo di segnalarlo
formalmente al servizio ispezione, controllo e vigilanza della giunta
regionale  delle  Marche,  entro dieci giorni dal verificarsi di tale
causa,  trasmettendo  apposita  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'  formulata ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    I  medesimi  soggetti  entro  il termine previsto dall'art. 5 del
presente   avviso  possono  altresi'  presentare,  all'indirizzo  ivi
specificato,  eventuale  ulteriore documentazione quale arricchimento
del proprio curriculum professionale.