Art. 9.
    Il  provvedimento di nomina viene adottato dalla giunta regionale
con  riferimento  ai  criteri  fissati  dall'art. 3-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
    L'incarico  di direttore generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato,
di  durata  non  inferiore  a tre anni e non superiore a cinque anni,
rinnovabile,  stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del
libro quinto del codice civile.
    Gli  incarichi  dei direttori di zona e dei direttori dei presidi
di  alta  specializzazione sono conferiti ai sensi e con le modalita'
stabiliti  dagli  articoli 10,  comma  3,  e 18, comma 1, della legge
regionale 20 giugno 2003, n. 13.
    I  contenuti dei contratti relativi alle figure indicate ai commi
2  e 3  del  presente  articolo ed i rispettivi trattamenti economici
sono  determinati  a  norma  dell'art.  4, commi 7 e 8 della suddetta
legge regionale.