Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Al concorso per esami possono essere ammessi, a domanda, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (vedi punto 2 lettera a), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio (o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio) svolti in profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea (vedi punto 2 lettera a). Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 muniti del diploma di laurea (vedi punto 2 lettera a), che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea (vedi punto 2 lettera a). Sono, altresi', ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea (vedi punto 2 lettera a). 2. I candidati devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in scienze dell'informazione - informatica - ingegneria - matematica conseguito secondo l'ordinamento preesistente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure laurea specialistica (LS) in scienze dell'informazione - informatica - ingegneria - matematica, di durata quinquennale, secondo il nuovo ordinamento introdotto dal citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; b) cittadinanza italiana; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica all'impiego, con facolta' dell'amministrazione di sottoporre a visita di controllo il vincitore del concorso; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico; L'ammissione alle prove concorsuali avviene con la piu' ampia riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. In difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione non terra' conto della relativa domanda di partecipazione. I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e quelli previsti alle lettere b) c) e d) anche alla data della stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro.