Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Al  concorso  per  esami possono essere ammessi, a domanda, i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea
(vedi  punto 2 lettera a), che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio   (o,   se  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione
conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, almeno
tre  anni  di servizio) svolti in profili professionali per l'accesso
ai quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea (vedi punto 2
lettera  a). Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati
a  seguito  di  corsoconcorso,  il  periodo  di servizio e' ridotto a
quattro anni.
    Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente  in  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione  dell'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165  muniti del diploma di laurea (vedi punto 2 lettera a),
che  hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono,
inoltre,  ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di laurea (vedi punto 2
lettera a).  Sono, altresi', ammessi i cittadini italiani, forniti di
idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno  maturato, con
servizio   continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od
organismi   internazionali,   esperienze   lavorative   in  posizioni
funzionali  apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
del diploma di laurea (vedi punto 2 lettera a).
    2.  I candidati devono essere, altresi', in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) diploma di laurea in scienze dell'informazione - informatica
-   ingegneria   -   matematica   conseguito   secondo  l'ordinamento
preesistente  al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure
laurea  specialistica (LS) in scienze dell'informazione - informatica
-  ingegneria  - matematica, di durata quinquennale, secondo il nuovo
ordinamento  introdotto  dal  citato  decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
      b) cittadinanza italiana;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'      fisica      all'impiego,     con     facolta'
dell'amministrazione di sottoporre a visita di controllo il vincitore
del concorso;
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
      siano  stati  dichiarati  decaduti  o  licenziati da un impiego
statale  ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      siano  stati  interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
      abbiano   riportato  la  pena  accessoria  dell'estinzione  del
rapporto  di  lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale;
      siano  incompatibili,  ai sensi della normativa vigente, con lo
status di dipendente pubblico;
    L'ammissione  alle  prove  concorsuali  avviene con la piu' ampia
riserva   di  successivo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti.
    In  difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione non terra'
conto della relativa domanda di partecipazione.
    I  requisiti  prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  concorso  e quelli
previsti  alle  lettere b) c) e d) anche alla data della stipulazione
del relativo contratto individuale di lavoro.