Art. 7. Graduatoria 1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, e' dichiarato vincitore, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame tenuto conto dei titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza. 2. La graduatoria generale di merito sara' approvata secondo la normativa vigente, la stessa verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale di questa Amministrazione. 3. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.