Art. 7.

                             Graduatoria

    1.  Sotto  condizione  di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti   per   l'ammissione,  e'  dichiarato  vincitore,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  il  candidato utilmente
collocato  nella graduatoria generale di merito, formulata sulla base
dei  punteggi  riportati  nelle prove d'esame tenuto conto dei titoli
che danno luogo a precedenza e/o preferenza.
    2.  La  graduatoria generale di merito sara' approvata secondo la
normativa   vigente,  la  stessa  verra'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale di questa Amministrazione.
    3.  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale  - della
Repubblica  italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorrono i termini per eventuali impugnative.