Art. 9. Assunzione del vincitore 1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione costituira', previa apposita autorizzazione all'assunzione, con relativo contratto individuale, il rapporto di lavoro con il concorrente dichiarato vincitore del concorso di cui al presente decreto. Successivamente si procedera' conformemente a quanto stabilito all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.