Art. 9.

                      Assunzione del vincitore

    1.   Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  l'Amministrazione
costituira',   previa  apposita  autorizzazione  all'assunzione,  con
relativo   contratto  individuale,  il  rapporto  di  lavoro  con  il
concorrente  dichiarato  vincitore  del  concorso  di cui al presente
decreto.
    Successivamente  si  procedera'  conformemente a quanto stabilito
all'art. 6  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272.
    2.  La  mancata  presentazione,  senza  giustificato  motivo, nel
giorno  indicato  per  la stipula del contratto individuale di lavoro
comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.