Art. 10. I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare al settore assunzioni e dotazione organica dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo - via Montegrappa 58, 90128 Palermo, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione della selezione, la seguente documentazione anche mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente: i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione; certificato generale del casellario giudiziario; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di non cumulare la borsa del Dipartimento con altre borse o premi conferiti dallo Stato; polizza assicurativa annuale per la responsabilita' civile contro terzi, con un massimale non inferiore ai centocinquantamila euro; copia del codice fiscale. I vincitori hanno l'obbligo di frequentare i laboratori delle strutture centrali o periferiche nel periodo della durata della borsa di studio secondo le direttive stabilite dalla direzione e del responsabile scientifico della ricerca. I vincitori durante i periodi di fruizione della borsa di studio non possono svolgere altro impiego o occupazione. Il borsista decadra' dalla borsa e perdera' ogni diritto qualora non inizia la frequenza nei termini stabiliti nella lettera di convocazione, rifiuti la sede di effettuazione della borsa, si renda responsabile di gravi mancanze o di comportamento indisciplinato e non assolva gli obblighi ad essa connessi. L'interruzione della frequenza senza giustificato motivo, dara' luogo alla cessazione della borsa e l'assegno sara' liquidato in proporzione all'effettiva frequenza del borsista, ferma restando per il Dipartimento la facolta' di recuperare anche gli assegni gia' corrisposti. Qualora sussistano giustificati e documentati motivi, l'inizio del godimento della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di 15 giorni. Durante l'effettuazione della borsa, il Responsabile dell'unita' operativa presso la quale il borsista e' assegnato puo' consentire una sospensiva dell'attivita' del borsista per la durata massima di 30 giorni per cause di forza maggiore o gravi e giustificati motivi quali il matrimonio, famiglia o salute. Il borsista ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata della borsa di studio i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare entro la scadenza di tale periodo una relazione sull'attivita' svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione finale il borsista ha l'obbligo di dichiarare le eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali avvenute durante il godimento della borsa. La graduatoria degli idonei puo' essere utilizzata entro il termine previsto per la durata della borsa dalla data della sua approvazione a giudizio dell'amministrazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, sia la borsa o le borse resesi disponibili per rinuncia o decadenza, che quelle previste da nuove ricerche purche' abbiano una durata non inferiore a sei mesi. L'A.O.U.P., su proposta del Responsabile della Ricerca, si riserva la facolta' di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la selezione.