Art. 10.
    I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare al settore
assunzioni    e    dotazione    organica   dell'azienda   ospedaliera
universitaria  Policlinico  di  Palermo  -  via Montegrappa 58, 90128
Palermo,  entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione  a  pena  di  decadenza  nei  diritti  conseguiti  alla
partecipazione  della  selezione,  la  seguente  documentazione anche
mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente:
      i  documenti  corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla selezione;
      certificato generale del casellario giudiziario;
      dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  non
cumulare  la borsa del Dipartimento con altre borse o premi conferiti
dallo Stato;
      polizza  assicurativa  annuale  per  la  responsabilita' civile
contro  terzi,  con  un massimale non inferiore ai centocinquantamila
euro;
      copia del codice fiscale.
    I  vincitori  hanno  l'obbligo  di frequentare i laboratori delle
strutture centrali o periferiche nel periodo della durata della borsa
di  studio  secondo  le  direttive  stabilite  dalla  direzione e del
responsabile scientifico della ricerca.
    I  vincitori durante i periodi di fruizione della borsa di studio
non possono svolgere altro impiego o occupazione.
    Il  borsista decadra' dalla borsa e perdera' ogni diritto qualora
non  inizia  la  frequenza  nei  termini  stabiliti  nella lettera di
convocazione,  rifiuti la sede di effettuazione della borsa, si renda
responsabile  di  gravi  mancanze o di comportamento indisciplinato e
non assolva gli obblighi ad essa connessi.
    L'interruzione  della  frequenza senza giustificato motivo, dara'
luogo  alla  cessazione  della  borsa  e l'assegno sara' liquidato in
proporzione  all'effettiva frequenza del borsista, ferma restando per
il  Dipartimento  la  facolta'  di  recuperare anche gli assegni gia'
corrisposti.
    Qualora  sussistano  giustificati  e documentati motivi, l'inizio
del godimento della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo
di  15  giorni.  Durante l'effettuazione della borsa, il Responsabile
dell'unita'  operativa  presso la quale il borsista e' assegnato puo'
consentire  una  sospensiva dell'attivita' del borsista per la durata
massima  di  30  giorni  per  cause  di  forza  maggiore  o  gravi  e
giustificati motivi quali il matrimonio, famiglia o salute.
    Il  borsista ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata della
borsa  di studio i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione
e  di  presentare  entro  la  scadenza  di tale periodo una relazione
sull'attivita'   svolta,   che  comprovi  la  proficua  utilizzazione
dell'assegnazione  ricevuta.  In tale relazione finale il borsista ha
l'obbligo  di  dichiarare  le  eventuali  invenzioni o scoperte anche
incidentali avvenute durante il godimento della borsa.
    La  graduatoria  degli  idonei  puo'  essere  utilizzata entro il
termine  previsto  per  la  durata  della  borsa dalla data della sua
approvazione  a giudizio dell'amministrazione, per assegnare, secondo
l'ordine  della  graduatoria  stessa,  sia la borsa o le borse resesi
disponibili  per  rinuncia  o decadenza, che quelle previste da nuove
ricerche purche' abbiano una durata non inferiore a sei mesi.
    L'A.O.U.P.,  su  proposta  del  Responsabile  della  Ricerca,  si
riserva la facolta' di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, la selezione.