Art. 3. La borsa non da' luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e non configurano un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di natura convenzionale, in quanto e' finalizzata esclusivamente al perfezionamento professionale ed all'effettuazione di specifiche ricerche.