Art. 3.
    La  borsa  non  da'  luogo  a  valutazioni  ai  fini  di carriere
giuridiche  ed  economiche  ne'  a  riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali  e non configurano un rapporto di pubblico impiego o di
lavoro   subordinato   o   di  natura  convenzionale,  in  quanto  e'
finalizzata   esclusivamente   al  perfezionamento  professionale  ed
all'effettuazione di specifiche ricerche.