Art. 12.

         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di  ricerca  e  di  compiere continuativamente attivita' formative di
studio  e  di  ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
    I  dottorandi  possono  compiere  periodi di soggiorno all'estero
presso  universita'  e/o  istituti  di ricerca; in tal caso l'importo
della  borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 10, comma 5.
    Al  termine  di  ciascun  anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca   svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno  successivo  e  la  conferma  della  borsa  di studio ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso.
    Eventuali   differimenti   della  data  di  inizio  del  corso  o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
      che  dimostrino  di  dover  ancora ottemperare agli obblighi di
leva militare ovvero al servizio civile sostitutivo civile;
      che   si   trovino   nelle   condizioni  previste  dal  decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
      che  si  assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti  obblighi,  il  collegio  dei  docenti  propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il  dottorando  e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.