Art. 8. Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca. L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.