Art. 8.

             Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

    I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
    In  caso  di  utile  collocamento  in  piu' graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
    L'ammissione  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di ricerca,
senza  borsa  di  studio,  e'  compatibile, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  con  i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
    I  titolari  di  assegno  per  la  collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero  rispetto  al  numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
    I  cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi  al  corso  di  dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza
borsa  di  studio,  nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.