Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Approvata  la  graduatoria  come  indicato nel precedente art. 7,
l'Amministrazione  provvede  alla  stipulazione, con i vincitori, del
contratto  individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, con
orario  di  lavoro  a  tempo  pieno,  nella  categoria  D,  posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il  contratto  di  lavoro  avra' la durata di un anno e potra' essere
prorogato  di  anno  in  anno fino al limite massimo di ulteriori due
anni, in relazione all'accertamento della copertura finanziaria.
    In  tale  contratto  sono  indicati  la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data  di  inizio  del  rapporto di lavoro, la categoria,
l'area  e il livello retributivo, la sede di destinazione, la causale
del rapporto di lavoro e il termine finale.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.