Articolo 10


                       Valutazione dei titoli

    1.  Saranno  valutati  dalla  Commissione  di cui all'articolo 8,
comma  1,  lettera  a),  i  titoli  dei  soli concorrenti che abbiano
sostenuto  la  prova  di  selezione  culturale  di  cui al precedente
articolo 9.
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda  di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  o  eventualmente  allegati  alla domanda
stessa  la  Commissione  disporra'  di  un punteggio di 10/30i, cosi'
ripartiti:
      a)  lauree  specialistiche  possedute  in aggiunta ai titoli di
studio  richiesti  per  la  partecipazione  al  concorso,  diplomi di
specializzazione,  dottorati  di  ricerca,  master  ed  altri  titoli
accademici e tecnici: fino a 5 (cinque) punti;
      b)  pubblicazioni  a  stampa  di carattere tecnico-scientifico,
attinenti  lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
in  riviste  scientifiche,  con  esclusione delle tesi di laurea o di
specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte
in   collaborazione  la  valutabilita'  della  singola  pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei
singoli autori: fino a 3 (tre) punti;
      c)   servizio   militare,   nonche'   servizio,  attivita'  e/o
collaborazioni  prestati  alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a 2
(due) punti.